Assicurazioni

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Assistenza in viaggio 24H – Rimborso spese mediche – Assicurazione bagaglio – Assicurazione spese di annullamento viaggio – Estensione Covid inclusa Polizza n. 202809369

Cantoni Tours, in collaborazione con NOBIS Compagnia di assicurazioni, specializzata nel settore delle assicurazioni per i viaggiatori, ha predisposto per tutti i clienti un pacchetto assicurativo che decorre dalla partenza ed opera fino al termine del viaggio. Il presente testo costituisce un estratto delle condizioni di assicurazione. Il testo integrale, che comprende anche limitazioni ed esclusioni, è disponibile sul sito www.cantonitours.com

Prospetto di sintesi delle prestazioni incluse

Sintesi Pacchetto Assicurativo
Garanzie Massimali Franchigia/Limiti
Annullamento Viaggio All Risk 6.500€ (per i motivi indicati in polizza) 0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni
20% tutti gli altri casi
30% in caso di infezione da Covid-19
Rimborso Spese Mediche 1.000€ Italia
5.000€ Europa
15.000€ Mondo
0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni
70€ tutti gli altri casi
Assistenza in viaggio Specifici per prestazione (come da dettaglio riportato in Contratto) /
Assicurazione Bagaglio 300€ Italia ed Europa
200€ Mondo
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Limite d’età: Le garanzie della polizza sono disponibili per le persone di età inferiore a 90 anni.
Validità Territoriale: Le garanzie della polizza sono valide per la destinazione prescelta e identificata nel documento di viaggio.
Durata massima della polizza: La copertura ha durata massima coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni caso il viaggio può avere una durata massima di 30 giorni dalla data di inizio di ogni singolo viaggio.
Riferimenti importanti: Assistenza in viaggio: In caso di sinistro o per richiedere assistenza contattare la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, telefonando al seguente numero 800 894123 oppure dall’estero +39 039 9890702. In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale.
Il Contratto è regolato dal Set Informativo di riferimento, comprensivo degli Allegati, e dalla legge italiana.
Il sottoscritto dichiara di essere stato adeguatamente informato che la sottoscrizione delle coperture è del tutto facoltativa, di non avere in corso nessun'altra copertura afferente ai medesimi rischi e che è stato richiesto di fornire le informazioni ritenute necessarie per valutare l'adeguatezza delle coperture proposte.
Condizioni generali di assicurazione (estratto): La polizza opera dal momento della fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio, per l’arco temporale compreso fra le date di inizio e fine viaggio, e comunque per una durata massima di 30 giorni.

Condizioni di Assicurazione:

  • Annullamento viaggio:

    La garanzia decorre dal giorno della prenotazione dei servizi turistici fino al giorno della partenza compreso e termina in ogni caso una volta effettuato il check-in del servizio turistico assicurato. Per la garanzia annullamento viaggio non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.

    Oggetto dell’assicurazione:

    La società indennizza l’Assicurato fino a concorrenza del massimale indicato, che debba rinunciare al viaggio per uno degli eventi indicati in seguito se:
    – l’evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
    – è oggettivamente impraticabile per l’Assicurato intraprendere il viaggio.
    Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino al massimale indicato in polizza. Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato. Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.
    In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di certificare le reali condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero ospedaliero, e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%.
    In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che la garanzia opererà nei seguenti casi:
    – decesso, malattia (compresa l’infezione da Covid-19) o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate;
    – danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
    – impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali;
    – guasto o incidente al mezzo di trasporto che impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
    – citazione in Tribunale, avvenute successivamente alla prenotazione;
    – furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
    – impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
    – impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento;
    – impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
    – impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale.
    Restano ferme le esclusioni generali già indicate nel DIP Base.

    Criteri di liquidazione:

    La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto, rimborsa la caparra e le eventuali penali addebitate risultanti dai documenti di viaggio e dal Regolamento Penale dell’operatore turistico, nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento l’eventuale maggior penale addebita rimarrà a suo carico.
    Ad eccezione della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi turistici il cui regolamento di penale preveda una penale pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque prima del 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa). Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Rimborso Spese Mediche:

    In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva e/o l’inizio della relativa terapia non risulti non procrastinabile, durante il periodo di validità della garanzia, o in caso di infortunio o ricovero ospedaliero, la Società rimborsa, nel limite del massimale indicato in polizza, le spese mediche, accertate e documentate dell’Assicurato. Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture. La società rimborsa le spese mediche sostenute all’estero o in Italia – ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale – per le cure eseguite o prescritte da medici fino ad un massimale di 1.000€ per le destinazioni Italia, 5.000€ per le destinazioni Europa e 15.000€ per le destinazioni al di fuori dall’Europa per assicurato e per periodo assicurativo e fino ad un massimo di 30 giorni dalla data di rientro.
    La garanzia comprende le:
    – spese di ricovero in istituto di cura;
    – spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
    – spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00;
    – spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00;
    – spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00;
    – spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
    – spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00.
    In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente.
    Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
    Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

  • Assistenza in viaggio:

    L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al momento della sottoscrizione della polizza. L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. La Società fornirà le seguenti prestazioni: consulenza medica telefonica, segnalazione di un medico specialista all’estero, invio di un medico in Italia in casi di urgenza e, in caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, la Società organizza a proprio carico il trasferimento, tramite ambulanza, del paziente in un pronto soccorso, trasporto/rientro sanitario con il mezzo più idoneo e con eventuale accompagnamento medico, rientro dell’assicurato convalescente, rientro dei familiari o del compagno di viaggio, viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione, rientro del viaggiatore convalescente, prolungamento del soggiorno, rimborso spese legali, rimpatrio salma, assistenza domiciliare, spese di soccorso ricerca e recupero dell’assicurato, anticipo spese di prima necessità, anticipo cauzione penale all’estero, rimborso spese telefoniche/telegrafiche, trasmissione messaggi urgenti, invio urgente di medicinali all’estero, interprete a disposizione all’estero. Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Assicurazione Bagaglio:

    L’ Impresa garantisce entro i massimali indicati nella scheda di polizza:
    – il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore;
    – entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d’identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
    – entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.
    Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Obblighi dell’Assicurato:

    Di seguito sono descritte le procedure da adottare in caso di sinistro:
    Denuncia di sinistro: il Contraente e/o l’Assicurato deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800.894123 (dall’estero occorre comporre il numero +39 039.9890.702) e successivamente inviare denuncia per iscritto all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Sarà onere dell’Assicurato far pervenire alla Compagnia i certificati medici, le cartelle cliniche, le denunce all’Autorità (compreso il PIR presso l’Autorità Aeroportuale), le fatture attestanti l’acquisto dei beni smarriti e/o le spese di prima necessità, l’estratto conto di prenotazione del viaggio e quello di annullamento, le prove del pagamento del viaggio, il contratto di viaggio, gli originali dei biglietti di viaggio.
    Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa.
    Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.
    Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

    Dichiarazioni inesatte o reticenti:

    Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il Contraente/Assicurato effettui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa.

    Obblighi della Società:

    L’Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dell’accertamento del diritto all’indennizzo.

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